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Tassa sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
Con la risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo della telefonia mobile è dovuta da tutti gli abbonati che non siano esentati. Obbligate sono anche le pubbliche amministrazioni non statali. Il chiarimento si è reso necessario a seguito della richiesta di un ente con personalità giuridica pubblica secondo la quale la tassa non era più dovuta dopo l'abrogazione dell'art. 318 del Dpr 156/1973 avvenuta per opera dell'art. 218 del dlgs 259/2003. L'abrogazione dell'art. 318 del Dpr 156/73 che disciplinava la licenza d'esercizio ha comportato una serie di pronunce giurisprudenziali. Alcune Ctr hanno ritenuto non più dovuta la tassa. Ma per l'Agenzia l'abrogazione di tale articolo non interferisce sul presupposto impositivo costituito dal contratto di abbonamento. La pretesa tributaria è dunque legittima.
(Vedi risoluzione n. 9 del 2012)


Regime Iva per i rifornimenti di carburante delle navi da pesca costiere
Con la risoluzione n. 10/E del 1°febbraio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rifornimenti di carburante per le navi da pesca costiera usufruiscono del regime di non imponibilità Iva. Il documento fornisce precisazioni sulla portata applicativa dell'art. 8, comma 2, lettera e) n. 4) della legge n. 217/2011 (comunitaria 2010) che ha introdotto decisi cambiamenti in materia di Iva finalizzati a recepire gli orientamenti delle direttive comunitarie. La norma citata nell'individuare le forniture che non possono godere della non imponibilità ha sostituito il termine 'vettovagliamento' con quello più ristretto 'provviste di bordo' limitato al solo vettovagliamento che non può essere identificato con beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento.
(Vedi risoluzione n. 10 del 2012)


Attività di controllo ai fini dell'Iva sui periodi d'imposta oggetto di sanatorie
L'Agenzia delle Entrate dedica la prima circolare dell'anno, la n. 1/E del 13 gennaio 2013, al tema dei controlli per i contribuenti che hanno aderito al condono Iva del 2002, bocciato dalla Corte di giustizia della Ue. L'Amministrazione precisa che gli uffici periferici potranno procedere ad accertamenti esclusivamente per i periodi d'imposta 2000-2001-2002 nel caso in cui dispongano di specifici elementi probatori circa le violazioni compiute. Tali accertamenti saranno possibili per le annualità oggetto di sanatoria sopra citate come dispone la legge n. 289/2002 ancora accertabili per effetto del raddoppio dei termini collegato all'esistenza di violazioni penali. I dati indicati nelle dichiarazioni di sanatoria a suo tempo presentate non possono in nessun caso costituire, di per sé, indizi di violazioni penali tali da comportare l'obbligo di denuncia e il correlato allungamento del potere di accertamento. A tal fine sono necessari specifici elementi di prova. Le dichiarazioni integrative non possono essere considerate 'autodenuncia' del contribuente.
(Vedi circolare n. 1 del 2012)


Iva – Indennità liquidata all'amministratore di sostegno
Con la risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2012 l'Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni in ordine al trattamento applicabile ai fini Irpef, Iva e CPA dell'equa indennità rilasciata dal giudice tutelare ad un avvocato che svolge l'incarico di amministratore di sostegno. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'equa indennità assegnata dal giudice tutelare al tutore, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, dal punto di vista tributario rappresenta un compenso per lo svolgimento di una attività professionale inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo e rilevante ai fini Iva. Non inficia la conclusione l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 1073 del 1988 secondo cui l'equa indennità rilasciata dal giudice tutelare non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore.
(Vedi risoluzione n. 2 del 2012)


Imprenditori agricoli - Determinazione della base imponibile Irap
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 9 gennaio 2012, conferma quanto già espresso con una circolare del 2008 ovvero che per i soggetti Irpef il regime naturale è quello del conto economico fiscale, ma che con l'esercizio dell'opzione è possibile anche per questi soggetti applicare il regime destinato ai soggetti Ires in presenza di una contabilità ordinaria. Per gli imprenditori agricoli che scelgono una diversa modalità di determinazione dell'Irap dal metodo naturale è possibile l'applicazione alternativa del metodo di derivazione da bilancio, tipico dei soggetti Ires o di quello che tiene conto delle componenti imponibili o deducibili, tipico dei soggetti Irpef.
(Vedi risoluzione n. 3 del 2012)


Istituzione del codice tributo per il versamento del contributo di solidarietà
Per consentire al sostituto d'imposta il versamento, mediante modello F24, del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012, ha istituito il codice tributo '1618' denominato 'Contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno'. E per consentire il versamento dello stesso contributo, mediante il modello F24 enti pubblici' ha istituito il codice tributo '145E'.
(Vedi risoluzione n. xx del 2012)" target="_blank">(Vedi risoluzione n. 4 del 2012)


Soppressione del codice tributo SB15 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 216/2010
Con la risoluzione n. 5/E dell'11 gennaio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione del codice tributo 'SB15' denominato 'Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sugli aeromobili ed unità da diporto'. La soppressione si è resa necessaria a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 216 del 17 giugno 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge Regione Sardegna 11 maggio 2006 n. 4.
(Vedi risoluzione n. 5 del 2012)


Istituzione di causali contributo per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Con la risoluzione n. 6/E del 12 gennaio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro. In sede di compilazione del modello F24 le causali sono esposte nella sezione 'Altri enti previdenziali e assicurativi', esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 'importi a debito versati'. Nel campo 'codice ente' è indicato il codice '0005', nel campo 'codice sede' è indicata la sigla della provincia di iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro, desumibile dalla 'Tabella T2 – sigla delle province italiane' pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
(Vedi risoluzione n. 6 del 2012)


Istituzione della causale contributo 'MATA'
Con la risoluzione n. 7/E del 12 gennaio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo 'MATA' per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico dell'Inps, anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) dai datori di lavoro agricolo ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006 n. 81.
(Vedi risoluzione n. xx del 2012)" target="_blank">(Vedi risoluzione n. 7 del 2012)


Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione di successione
I contribuenti possono procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso dei due anni previsti per la notifica del medesimo. Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2012 rispondendo ad un quesito sulla possibile correzione della dichiarazione di successione.
(Vedi risoluzione n. 8 del 2012)