Obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione 3/5/2010 Con la soppressione dell'obbligo fiscale di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, stabilita dalla legge n. 383/2001, l'onere di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, previsto dall'articolo 15 della legge n. 342/200, per i soggetti in contabilità semplificata non è più compatibile con il vigente sistema giuridico. Pertanto, gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata, come detto, possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione. A dirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 14/E del 3 marzo 2010.
(Vedi risoluzione n. 14 del 2010)
Cessione di bene immobile strumentale e successiva stipula di contratto di locazione finanziaria 3/5/2010 La plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessione di un immobile strumentale acquistato dal professionista in data anteriore al 1° gennaio 2007 non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito professionale. La deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività professionale è tuttavia limitata agli immobili acquistati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo. La nuova formulazione dell'articolo 54 del Tuir stabilisce che per i contratti di leasing stipulati a partire dal 1° gennaio 2010 la rendita catastale dell'immobile non potrà essere portata in deduzione nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 13/E del 2 marzo 2010.
(Vedi risoluzione n. 13 del 2010)
Per i consolati tessere sanitarie e codici fiscali via Posta 2/26/2010 Con la circolare n. 7/E del 22 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Ministero degli Esteri, chiarisce che l'invio delle tessere sanitarie e dei codici fiscali per i contribuenti non residenti in Italia avverrà tramite Poste italiane. Il servizio finora era garantito dal corriere diplomatico. Spetterà poi ai consolati consegnare i documenti ai soggetti interessati. Per ottimizzare i tempi l'Agenzia ha predisposto un nuovo servizio attraverso il quale i consolati potranno stampare il certificato di attribuzione del codice fiscale che ha piena validità grazie al timbro e alla firma della rappresentanza diplomatico-consolare.
(Vedi circolare n. 7 del 2010)
Nuovi codici per il versamento dei diritti camerali 2/26/2010 Con la risoluzione n. 12/E del 24 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici ente 'MB' e 'FM' per consentire il versamento dei diritti annuali alle nuove camere di commercio delle province di Monza-Brianza e Fermo. I nuovi codici consentiranno il versamento dei diritti camerali utilizzando i codici tributo '3850', '3851', '3852' e '3869' da abbinare alle nuove sigle citate. Contestualmente vengono soppressi i codici tributo da '3863' a '3871', escluso il '3869'. Al fine di non creare disagi ai contribuenti la soppressione dei suddetti codici ha efficacia a partire dal 1° agosto 2010.
(Vedi risoluzione n. 12 del 2010)
Rimpatrio di attività detenute all'estero – Chiarimenti 2/26/2010 Con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla riapertura dei termini dello scudo fiscale quater. In caso di rimpatrio giuridico attraverso un mandato affidato ad una società fiduciaria non è necessario ricorrere allo schema dell'intestazione fiduciaria del bene. Se la società fiduciaria non è tenuta ad applicare una tassazione a titolo definitivo sui redditi afferenti al patrimonio rimpatriato, l'obbligo spetta al contribuente che dovrà farlo nella dichiarazione annuale dei redditi previa comunicazione anche dei flussi reddituali non fiscalmente rilevanti. Eventuali operazioni di emersione compiute tra il 16 e il 29 dicembre 2009 non rientrano nel campo di applicazione dello scudo fiscale. La circolare contiene poi una serie di indicazioni in merito all'operatività delle cause ostative che potranno essere rimosse entro il 31 dicembre 2010 a prescindere dal momento in cui si effettua la sanatoria nel corso dell'anno.
(Vedi circolare n. 6 del 2010)
Irpef – detrazione – spese iscrizione dottorato di ricerca presso l'Università 2/19/2010 Sono detraibili le spese sostenute per frequentare il corso di dottorato di ricerca. Secondo l'Agenzia delle Entrate i corsi di dottorato di ricerca sono corsi di istruzione universitaria e, come tali, possono fruire della detrazione Irpef del 19%. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 11/E del 17 febbraio 2010 dell'Agenzia delle Entrate. Nell'istanza di interpello presentato un contribuente aveva visto negarsi lo sconto Irpef da un centro di assistenza fiscale.
(Vedi risoluzione n. 11 del 2010)
Acquisto di medicinali e scontrino fiscale 2/19/2010 Con la risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini delle detrazioni e delle deduzioni Irpef per certificare l'acquisto dei medicinali non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico. Gli 'scontrini parlanti' possono poi certificare l'acquisto del medicinale anche se le dizioni obbligatorie per legge sono abbreviate. Per farmaci da banco è sufficiente, ad esempio, la scritta 'otc'. Non è possibile però integrare le informazioni indicate nel documento con altra documentazione producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell'Annuario farmaceutico od del foglietto illustrativo del medicinale.
(Vedi risoluzione n. 10 del 2010)
Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie 2/19/2010 L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010, fornisce chiarimenti sui nuovi obblighi Intrastat. Non essendo stata pubblicata la normativa interna di recepimento della novellata disciplina comunitaria gli operatori del settore vivono 'obiettive condizioni di incertezza'. E' ragionevole pertanto ritenere che gli stessi possano incorrere in errori nella compilazione egli elenchi in questione. L'Amministrazione finanziaria, pertanto, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione degli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. Ciò a patto che i contribuenti provvedano a sanare le violazioni entro il 20 luglio 2010.
(Vedi circolare n. 5 del 2010)
Detrazione spese per acquisto parrucca 2/19/2010 Le spese per l'acquisto di una parrucca volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia possono rientrare nel novero delle spese sanitarie detraibili. Le stesse, pertanto, beneficiano dello sconto Irpef del 19%. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010.
(Vedi risoluzione n. 9 del 2010)
Successione per rappresentazione – Disciplina applicabile ai fini dell'imposta sulle successioni 2/19/2010 L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 12 febbraio 2010, chiarisce il trattamento da riservare, ai fini dell'imposta sulle successioni, alle devoluzioni attribuite al chiamato all'eredità per rappresentazione. Nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità subentri per rappresentazione, appunto, per determinare la base imponibile dell'imposta applicabile occorre fare riferimento al rapporto esistente tra il de cuius e il rappresentante. A quest'ultimo verrà eventualmente riconosciuta la franchigia in base al suo rapporto naturale di parentela con il de cuius. Ma, se i chiamati all'eredità sono i nipoti ex fratre del de cuius che, come detto, subentrano per rappresentazione, agli stessi non può essere riconosciuta alcuna franchigia.
(Vedi risoluzione n. 8 del 2010)
Modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari 2/19/2010 Con la corposa circolare n. 4/E del 15 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità che hanno investito le misure cautelari. Sequestro e ipoteca possono applicarsi anche ai crediti per tributi ed interessi e non solo a quelli relativi alle sanzioni. La richiesta di queste misure va però motivata, anche in base ai comportamenti dei contribuenti. L'adozione delle misure cautelari potrà fondarsi infatti anche in base alle risultanze del bilancio di esercizio e sull'effettuazione di operazioni straordinarie. Inoltre i provvedimenti cautelari dovranno coordinarsi con gli istituti deflattivi del contenzioso cosicché la volontà di chiudere una controversia non contrasti con un comportamento particolarmente penalizzante per il contribuente. Ai fini dell'adozione delle misure cautelari, poi, si potranno effettuare indagini finanziarie che potranno attivarsi anche sulla base dell'avviso di accertamento. Ma in linea generale si dovranno osservare i parametri quantitativi che identificano l'intero ammontare del credito.
(Vedi circolare n. 4 del 2010)
Lavori su parti condominiali – detrazione Irpef 36% 2/19/2010 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione edilizia (definiti dall'articolo 117 nn 1,2 e 3 del codice civile) realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali possono usufruire della detrazione del 36% dell'Irpef. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2010. Con questa pronuncia l'Agenzia supera quanto in precedenza espresso sul punto con la risoluzione n. 84/2007.
(Vedi risoluzione n. 7 del 2010)
Nuovo codice tributo per il recupero della ritenuta Irpef da parte di società e professionisti 2/12/2010 Con la risoluzione n. 6/E dell'11 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo '6830' denominato 'Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir'. Il decreto legislativo n. 241/1997 ha infatti consentito che le società di persone e le associazioni professionali possano rientrare in possesso della ritenuta Irpef subita sui compensi e sui proventi inizialmente attribuita pro-quota al socio o all'associato. Con l'istituzione di questo codice tributo diventa così operativa la compensazione delle ritenute e si completa il quadro degli adempimenti legati alla nuova possibilità introdotta dalla circolare n. 56/2009.
(Vedi risoluzione n. 6 del 2010)
Nuovi codici tributo per sanare le comunicazioni inviate 2/12/2010 L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 5/E del 10 febbraio 2010, ha istituito i codici tributo per pagare le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità per le dichiarazioni dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e di Unico. I nuovi codici devono essere utilizzato solo da chi, destinatario delle comunicazioni di irregolarità, intende versare solo una quota dell'importo complessivo. Per le comunicazioni di irregolarità di Unico,Iva, Irap e 770 l'invio può essere fatto all'intermediario, ma solo se previsto nell'incarico di trasmissione delle dichiarazioni. Chi opta per l'invio telematico all'intermediario avrà 60 giorni di tempo in più per sanare eventuali irregolarità, invece dei 30 giorni previsti in caso di comunicazione cartacea.
(Vedi risoluzione n. 5 del 2010)
Nuovi codici tributo per il gioco del bingo 2/12/2010 Con la risoluzione n. 4/E del 3 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dai concessionari aderenti al gioco del bingo con partecipazione a distanza. Il codice '5212' è denominato 'Prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo effettuato con partecipazione a distanza'.
(Vedi risoluzione n. 4 del 2010)
Emersione di attività detenute all'estero. Riapertura dei termini 2/12/2010 L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 29 gennaio 2010, ha dettato le regole operative per l'emersione di attività detenute all'estero. Per aderire allo scudo quater si avrà tempo fino al 30 aprile 2010. Per gli anni 2009-2010 non c'è obbligo di compilazione del modulo RW. In presenza di cause ostative le operazioni di emersione potranno perfezionarsi entro il 31 dicembre 2010. Le sanzioni applicabili sono del 6 o del 7% a seconda del periodo in cui si effettua lo scudo. Non si potrà pagare le imposte, con metodo forfetario o analitico, sui redditi percepiti tra il primo gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione riservata.
(Vedi circolare n. 3 del 2010)
Detrazione del 55% - Cumulabilità 1/29/2010 Il contribuente che a decorrere dal 1° gennaio 2009 sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica che beneficiano dello sconto fiscale del 55% deve scegliere se approfittare di tale detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Non è infatti possibile, come ha sottolineato il Ministero dello Sviluppo Economico, beneficiare di doppi strumenti di incentivazione. Il bonus del 55% non è infatti cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti per i medesimi interventi dalle Regioni o dagli enti locali. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010.
(Vedi risoluzione n. 3 del 2010)
Chiarimenti sui trattamenti fiscali dei contributi a favore delle aziende agrituristiche 1/29/2010 Con la risoluzione n. 2/E del 22 gennaio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i fondi erogati dalle regioni alle aziende agrituristiche vanno considerati, ai fini fiscali, come contributi in conto impianti e non contributi in conto capitale. I primi,a differenza dei secondi, vengono erogati in funzione di specifici investimenti da effettuarsi secondo le regole stabilite dall'ente erogatore pena la revoca dell'agevolazione. I contributi in conto impianti non hanno una rilevanza fiscale autonoma. Pertanto gli incentivi regionali vanno ripartiti in base alla vita utile dei beni per i quali sono stati concessi e la loro tassabilità non è immediata ma prolungata a più periodi d'imposta.
(Vedi risoluzione n. 2 del 2010)
Agevolazioni a favore delle imprese della grande distribuzione 1/29/2010 Con la circolare n. 2/E del 25 gennaio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fissato le regole per la comunicazione online degli incassi delle aziende della grande distribuzione. Sono esonerati dall'emissione dello scontrino fiscale le grandi imprese di servizi a condizione che siano rispettati i requisiti dimensionali e la pluralità dei punti vendita previsti dalla legge. L'invio dei dati per via telematica riguarda tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi relativi a un mese solare e dovrà essere effettuato entro il 15° giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento.
(Vedi circolare n. 2 del 2010)
Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all'Iva 1/22/2010 L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010, formula chiarimenti sulle compensazioni Iva dopo le novità introdotte dall'articolo 10 del decreto legge n. 78/2009. Le nuove regole sulle compensazioni 'orizzontali' di crediti Iva superiori a 10mila euro si applicano a partire da quelli maturati nel 2009. Per le eccedenze residue di anni precedenti e di importi anche superiori al limite indicato valgono ancora le vecchie disposizioni. Possono cioè essere usate anche prima della presentazione della dichiarazione annuale. In merito ai crediti trimestrali, quelli del 2009 si possono compensare senza limiti, per quelli del 2010 valgono invece i nuovi limiti.
(Vedi circolare n. 1 del 2010)