L’articolo 2407 c.c. dispone che i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati non solo alla società che ha conferito loro l’incarico, ma anche ai suoi soci, ai creditori e ai terzi. La norma in parola amplia di molto il raggio della responsabilità dei sindaci, andando oltre la sola tutela della società per includere chiunque possa subire un danno a causa di un controllo inadeguato. Due le novità. La prima è l’introduzione di un tetto massimo alla responsabilità dei sindaci, calcolato in funzione del loro compenso annuo percepito. L’altra rilevante modifica attiene al termine di prescrizione. L’azione di responsabilità contro i sindaci si prescrive in 5 anni dal deposito della relazione. Tale termine inizia a decorrere non dal momento in cui si riscontra la violazione, ma dal deposito della relazione sul bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno. Questa scelta concede più tempo per accorgersi di eventuali irregolarità ed evita prescrizioni troppo lunghe.
Responsabilità sindaci con prescrizione in cinque anni dal deposito della relazione
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