Il finanziamento pubblico non giustifica esenzione Iva
Nella risposta a interpello 287 di ieri l’Agenzia delle Entrate afferma che il finanziamento pubblico all’impresa che organizza corsi di lingua straniera, erogato nel quadro degli incentivi volti a favorire la nascita e lo sviluppo di attività economiche in determinate zone del territorio nazionale, non vale quale riconoscimento di idoneità dell’iniziativa didattico-formativa ai fini dell’esenzione dall’Iva. Tale misura di sostegno dell’economia non implica, infatti, alcuna valutazione di idoneità della specifica offerta didattica e non è pertanto equiparabile al c.d. ‘riconoscimento per atto concludente’ ai sensi della circolare delle Entrate n. 22/E/2008.
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