Nessuno sconto di pena per il furto in abitazione
Sono infondate le questioni di legittimità dell’articolo 624 bis del Codice penale che prevede e punisce il reato di furto in abitazione. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 193 depositata ieri. A sollevare le questioni era stato il Tribunale di Firenze nel giudizio relativo a una condotta di furto posta in essere all’interno dell’atrio condominiale di un edificio. Il reato di furto in abitazione, evidenzia la Corte, esiste anche quando questo è commesso in una immediata pertinenza. Le parti comuni dell’edificio in condominio sono costituite a servizio e prestazione delle private dimore collocate nel condominio e vengono utilizzate, nella loro interezza, dai proprietari pro quota. Anche le parti comuni presentano i connotati fondamentali del ‘luogo di privata dimora’.