Sede all’estero, la fittizietà costa
La Cassazione tributaria, con la sentenza n. 30648/2025 depositata in cancelleria lo scorso 20 novembre, afferma che nel contenzioso tributario, ai fini della legittimità degli avvisi di accertamento può assumersi la fittizietà del trasferimento all’estero della sede sociale di una società, con conseguente conservazione della sede effettiva in Italia. Di più: la titolarità delle quote societarie può essere rideterminata induttivamente in capo al soggetto che risulti aver esercitato di fatto poteri gestionali totalizzanti sulla società, con la correlativa attribuzione in capo a quest’ultimo dell’intero debito d’imposta. Nel caso analizzato una Srl partenopea aveva ricevuto un avviso di accertamento nell’anno 2014 con il quale le Entrate di Napoli ipotizzavano un reddito di oltre 970 mila euro per l’anno d’imposta 2008.