Notifiche societarie con rigore
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 31857 del 6 dicembre 2025, ha precisato chi è legittimato a ricevere gli atti destinati alle persone giuridiche. La notifica dell’atto a una società diversa deve essere effettuata presso la sede con consegna al legale rappresentante, a un soggetto incaricato o all’addetto alla sede. Qualora quest’ultimo ritiri l’atto e sottoscriva l’avviso di ricevimento, si presume il conferimento dell’incarico. Tra i soggetti incaricati della consegna presso la sede non rientra il familiare convivente. I giudici di piazza Cavour ammettono la consegna del plico al legale rappresentante o alla persona addetta alla sede quando l’atto venga notificato a una persona giuridica. Come anticipato sono esclusi i familiari conviventi dai soggetti autorizzati.