Violenza di gruppo, linea soft
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità della violenza sessuale di gruppo, per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’applicabilità della diminuente per i casi di minore gravità. Il caso trae origine da una ordinanza del Gup del Tribunale per i minorenni di Milano che aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 609-octies c.p. che punisce la violenza sessuale di gruppo nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena possa essere diminuita in misura non eccedente i due terzi. Secondo i giudici delle leggi la mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di modulare la pena può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata. La mancanza di una diminuente preclude di calibrare la sanzione sul caso concreto.