Liberazione anticipata, la richiesta del condannato torna senza vincoli
Torna la possibilità per i condannati di chiedere la liberazione anticipata, in relazione ai periodi di pena già scontati. A deciderlo la Corte costituzionale con la sentenza n. 201, depositata il 29 dicembre scorso. I giudici delle leggi hanno di fatto bocciato la riforma della liberazione anticipata introdotta dal Governo con il decreto legge n. 92/2024. La Consulta, nel dettaglio, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione dell’art. 69-bis, comma 3, della legge 354/1975 per contrasto con i principi di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena nella parte in cui consentiva al condannato di chiedere la liberazione anticipata solo in presenza di ‘uno specifico interesse’ che doveva essere indicato nell’istanza stessa. La pronuncia boccia l’intero impianto della riforma. Per la Corte il meccanismo di valutazione officiosa della liberazione anticipata incide negativamente sulla valenza rieducativa della pena, perché fa venir meno il riscontro periodico sulla qualità del concreto percorso trattamentale del condannato.