Rito speciale anche con rapporto contestato
Con la sentenza n. 354 depositata lo scorso 7 gennaio la Corte di cassazione ha chiarito che la controversia avviata dall’avvocato per ottenere il pagamento, da parte del suo cliente, delle spese e degli onorari deve seguire il rito speciale disciplinato dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur. Il rito speciale si applica anche quando il cliente contesti la richiesta dell’avvocato sostenendo di aver già pagato.
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