18 Gennaio 2026

Rottamazione, l’adesione accetta l’avvenuta ricezione degli atti


La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 32030/2024, ha affermato che la presentazione della domanda di rottamazione comporta la piena conoscenza degli atti di cui si chiede la definizione agevolata. Ne deriva che, una volta trasmessa la domanda di adesione, il contribuente non potrà più eccepire di non aver ricevuto gli atti in questione. Si tratta di un aspetto da considerare con attenzione in vista dell’adesione alla rottamazione 5. Se si vuole conservare il diritto a contestare la mancata ricezione degli atti potenzialmente definibili, bisognerebbe escludere gli stessi da quelli da rottamare, assumendo così di non averne mai avuto effettiva conoscenza, e quindi riservarsi di esercitare l’azione giudiziale avverso il primo atto successivo. 


questo articolo si trova a pagina 30

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali