18 Gennaio 2026

Codatorialità, per l’articolo 18 rilevano tutte le aziende


In presenza di una situazione di codatorialità accertata, il licenziamento intimato in forma scritta dal solo ‘codatore di lavoro formale’ è idoneo a spiegare i propri effetti sull’intero rapporto plurisoggettivo, liberando gli altri codatori dall’obbligo di un’autonoma e identica manifestazione di volontà risolutiva. In tale contesto e in caso di illegittimità del recesso datoriale, ai fini dell’applicazione della tutela reale prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il requisito dimensionale deve essere accertato considerando complessivamente tutti i lavoratori occupati dalle società codatrici. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 336/2026, in relazione ad un caso in cui una lavoratrice era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo a mezzo di lettera raccomandata inviata dal solo datore di lavoro formale. 


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