4 Marzo 2026 Rassegna Stampa Legale

Codatorialità, per l’articolo 18 rilevano tutte le aziende


In presenza di una situazione di codatorialità accertata, il licenziamento intimato in forma scritta dal solo ‘codatore di lavoro formale’ è idoneo a spiegare i propri effetti sull’intero rapporto plurisoggettivo, liberando gli altri codatori dall’obbligo di un’autonoma e identica manifestazione di volontà risolutiva. In tale contesto e in caso di illegittimità del recesso datoriale, ai fini dell’applicazione della tutela reale prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il requisito dimensionale deve essere accertato considerando complessivamente tutti i lavoratori occupati dalle società codatrici. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 336/2026, in relazione ad un caso in cui una lavoratrice era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo a mezzo di lettera raccomandata inviata dal solo datore di lavoro formale. 


questo articolo si trova a pagina 33

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali