19 Gennaio 2026

Ricorsi con paletti


La Corte di cassazione, sezione tributaria, nell’ordinanza n. 31530 depositata in cancelleria il 3 dicembre 2025, ha stabilito che il c.d. avviso di coobbligazione solidale notificato al cessionario in ragione dell’art. 60-bis del Dpr n. 633/1972, in base a una interpretazione estensiva dell’art. 19 del Dlgs n. 546/92 è un atto impugnabile in via facoltativa.  Di contro, non è impugnabile la comunicazione preventiva di iscrizione a ruolo degli importi notificati dagli uffici prima della cartella di pagamento; comunicazione, quest’ultima che, a differenza dell’invito ad adempiere, ha solo valore informativo. Il caso riguardava una Srl in liquidazione, già esercente attività di commercio all’ingrosso di materiale telefonico, nei confronti della quale l’Agenzia delle Entrate di Roma aveva emesso una comunicazione con cui la informava che per l’anno 2006 si procedeva ad iscrizione a ruolo della stessa, quale obbligata in solido per gli importi Iva non versati dalla cedente. 


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