Iva, per la permuta di beni e servizi imponibile il costo non attualizzato
Nella determinazione della base imponibile Iva, la legge di Bilancio sostituisce il valore normale con il valore dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna delle operazioni di cui si compone la permuta, da individuare sulla base dei costi a esse riferibili. Ciò comporta un onere in termini di perdita di gettito a partire dalle operazioni effettuate dal 2026, come afferma la documentazione di accompagnamento in relazione alla manovra 2026. Tale effetto dipende dal fatto che il costo è tendenzialmente inferiore al prezzo di mercato dei beni/servizi con cui, in prima approssimazione, può identificarsi il valore normale al quale occorreva guardare in forza della precedente versione dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del decreto Iva. Il criterio del costo comporta difficoltà interpretative sulle quali è doveroso riflettere.