Crimini nazisti, giudizi in loco
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 460/2026, accoglie il ricorso degli eredi delle vittime degli eccidi di Civitella Val di Chiana, perpetrati dalle forze del Terzo Reich nel 1944. I giudici di legittimità affermano che la competenza a decidere sulle domande di risarcimento per i crimini di guerra nazisti spetta al giudice del luogo in cui tali crimini sono stati commessi, anche dopo l’istituzione del Fondo ‘Ristori’ del 2022. Il foro erariale di Roma non trova applicazione quando l’azione è proposta unicamente contro la Repubblica federale di Germania, mentre diventa rilevante solo se nel giudizio sia convenuto anche lo Stato italiano.