Avvocati, sul compenso accordo in forma scritta
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 803/2026, depositata lo scorso 14 gennaio, ha chiarito che l’accordo che determina il compenso professionale tra l’avvocato e il suo cliente deve avere la forma scritta, a pena di nullità. Questa norma, contenuta nell’art. 2233 del Codice civile, resta valida anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, della legge n. 247/2012 che ha precisato che il patto va di regola stipulato al momento del conferimento dell’incarico professionale. I giudici di legittimità hanno ricordato che la formazione dell’accordo non richiede che la volontà delle parti sia espressa in un unico documento sottoscritto consensualmente da entrambe.