Potestà impositiva concorrente per stock option e premi
Con la risposta n. 8 dello scorso 16 gennaio l’Agenzia delle Entrate replica a un interpello sui redditi derivanti da attività svolte in più Paesi. Tali redditi, comprese le azioni gratuite e i premi in denaro, sono tassabili secondo l’art. 15 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, che prevede una potestà impositiva concorrente tra Stato di residenza e Stato della fonte. Se al momento della percezione il lavoratore è residente in Italia, l’intero valore è imponibile in Italia. Se, invece, il lavoratore è residente all’estero ma si trova in Italia alla percezione, è imponibile solo la quota riferibile all’attività svolta in Italia, calcolata pro-rata temporis.