Obbligo di valutazione dei rischi specifica per i somministrati
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 326592026, si è pronunciata in merito ad una vicenda che vedeva coinvolti un somministrato, un’agenzia per il lavoro e un’impresa utilizzatrice. L’assenza di una valutazione dei rischi, formalizzata in un Documento di valutazione dei rischi idoneo e ‘a data certa’, determina l’illegittimità del ricorso alla somministrazione, con le conseguenze previste dall’ordinamento sul piano del rapporto di lavoro. Non basta l’esistenza di un Dvr genericamente riferito all’organizzazione aziendale: la legge richiede una valutazione che consideri anche i rischi connessi alla particolare tipologia contrattuale del lavoratore somministrato, tenendo conto della sua posizione di oggettiva maggiore esposizione, legata alla temporaneità dell’inserimento e alla minore familiarità con l’ambiente di lavoro.