Contratto di agenzia, modifiche unilaterali solo se riducono le provvigioni
Con l’ordinanza n. 1248/2026 la Corte di cassazione ha affermato che la facoltà della proponente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto di agenzia, prevista dall’accordo economico collettivo di settore, opera solo per le variazioni che comportino riduzioni del monte provvigioni dell’agente; lo ius variandi non può invece essere esercitato in aumento/ampliamento anche nel caso in cui porti con sé un incremento potenziale delle provvigioni. Le modifiche che ampliano il perimetro del contratto necessitano, infatti, del consenso dell’agente secondo quanto disposto in materia di intangibilità del contratto dall’art. 1372 c.c.. La pronuncia è di particolare interesse perché fornisce un’interpretazione autorevole di una norma collettiva rilevante e molto applicata nella pratica.