Distaccati. E impatriati
La Corte di giustizia tributaria di Milano, con la sentenza n. 4093 depositata il 17 ottobre 2025, ha fornito indicazioni per i lavoratori impatriati. L’iscrizione all’Aire non costituisce requisito necessario ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in quanto la residenza fiscale estera può essere validamente dimostrata sulla base dei criteri convenzionali. Al pari, il rientro in Italia, a seguito di un periodo di lavoro svolto all’estero in continuità con una precedente posizione in Italia (distacco), non rappresenta una causa ostativa all’accesso al regime agevolato, non essendo la continuazione di ‘discontinuità lavorativa’ prevista dalla norma primaria.