Veicoli fuori uso, esenzione solo su inidoneità definitiva
Il decreto legislativo che ha esteso alle aree private l’obbligo assicurativo Rc auto, sarà oggetto di correttivo. A cambiare sarà l’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni per specificare la portata della deroga prevista per il caso in cui il ‘veicolo non sia idoneo all’uso come mezzo di trasporto’.L’intento è quello di circoscrivere la deroga alle situazioni in cui il mezzo sia privo di una delle sue parti essenziali e perciò sia definitivamente inidoneo all’uso. Non invece quando il veicolo sia privo di elementi che, inizialmente rimossi, possono essere facilmente reinseriti come ruote o batteria, e neppure quando sia temporaneamente fermo per un guasto o privo di carburante. Ma la formulazione letterale della norma non sembra in linea con tali intenzioni e pone nuovi dubbi: la deroga ‘include’ e non si ‘limita’ al caso di stabile inidoneità all’uso per mancanza di parti essenziali.