Cooperative compliance, altalena sulla derivazione rafforzata
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 28 gennaio, ha emanato altre due schede per i soggetti che hanno aderito alla cooperative compliance per i quali sono state emanate le relative linee guida, con riferimento alle imprese industriali e a quelle assicurative. Le istruzioni si inseriscono nel rafforzamento del principio di derivazione tra bilancio e fisco, sviluppato dal tavolo congiunto Oic-Entrate. Sul fronte delle business combination under common control in ambito Ifrs è ammessa la continuità dei valori con retrodatazione contabile. Se l’accounting policy è corretta, la retrodatazione contabile comporta anche quella fiscale, in linea con la semplificazione e il superamento dei doppi binari. Per i piani di stock option dei soggetti Oic si applica in via analogica l’Ifrs 2, con rilevazione dei costi a conto economico lungo la durata del piano. Fino al 2024 i costi sono deducibili per derivazione rafforzata anche ai fini Irap, se correttamente contabilizzati. Dal 2025 i costi diventano deducibili solo all’assegnazione degli strumenti e restano indeducibili se le operazioni non sono esercitate.