Il notaio non ha responsabilità se il venditore mente al rogito
Se il venditore dichiara il falso in sede di rogito affermando di aver estinto il mutuo ed ottenuto la cancellazione dell’ipoteca, il notaio non risponde. Non rientra, infatti, tra i poteri dell’ufficiale rogante verificare la veridicità delle dichiarazioni negoziali accettate dall’acquirente. Tali dichiarazioni attengono al rapporto sostanziale tra le parti e il rischio dell’operazione spetta al contraente che le accetta. Nel caso esaminato, anche il notaio è vittima della truffa, avendo ricevuto un certificato bancario falso ma plausibile. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso dell’acquirente, confermando l’esclusione di responsabilità del professionista. Il notaio ha adempiuto ai propri doveri, mentre l’acquirente si assume il rischio delle dichiarazioni non contestate.