Autotutela sostitutiva ampia
Gli enti impositori possono adottare in qualsiasi momento gli atti di autotutela sostitutiva, qualora rilevino dei vizi formali o sostanziali riguardanti gli accertamenti emanati. Può essere annullato un accertamento viziato e può essere emesso un altro atto, anche se non è sopravvenuta la conoscenza di nuovi elementi, nonostante ciò comporti la richiesta di un tributo maggiore e di una sanzione più elevata. Il provvedimento frutto dell’attività del riesame deve essere notificato entro il termine di decadenza. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1284 dello scorso 21 gennaio. Secondo i giudici di piazza Cavour non servono fatti nuovi per annullare legittimamente un avviso di accertamento quando c’è la consapevolezza di aver commesso un errore nella redazione dell’atto impositivo.