Gara ponte con durata vincolata
Il Tar Campania, Napoli, sez. IX 12 gennaio 2026 n. 175, ha stabilito che la procedura ponte è ammessa solo per il periodo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio; un’autorizzazione rilasciata per esigenze transitorie non consente l’indizione di una gara ordinaria di lunga durata, né può estendersi oltre i limiti temporali e funzionali fissati dalla centrale di committenza. La gara ponte non può essere utilizzata per coprire fabbisogni strutturali né trasformarsi in una procedura ordinaria pluriennale. Con questa decisione il giudice amministrativo ha annullato una procedura aperta bandita per una durata quinquennale in presenza di una gara ‘madre’ regionale ancora sub iudice.