11 Febbraio 2026 Rassegna Stampa Fiscale

Dalle fusioni non ci sono riserve da riallineare


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 23/E, ha sostenuto che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emergenti da una fusione non dà  luogo all’emersione di alcuna riserva in sospensione di patrimonio netto e, di conseguenza, non dà luogo a ipotesi di affrancamento straordinario delle riserve. Le differenze da fusione sono imputate a beni o avviamento, creando uno scarto tra valori contabili e fiscali. Di conseguenza, i maggiori ammortamenti contabili non sono integralmente deducibili, salvo opzioni per l’affrancamento ex art. 172, comma 10-bis Tuir. Nel regime previgente l’imposta sostitutiva era a scaglioni, mentre oggi è fissata al 21%. Le norme sull’affrancamento al 10% riguardano solo riserve di rivalutazione e fondi in sospensione già esistenti, non le operazioni di fusione. Anche eventuali aumenti di capitale da concambio non determinano la nascita di poste in sospensione d’imposta. 


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