Legali, equo compenso solo per grandi clienti
Si applica solo nei confronti dei grandi clienti l’equo compenso per gli avvocati. Lo prevede ora l’articolo 25-bis del Codice deontologico, che dispone sanzioni disciplinari in caso di inosservanza: la norma è stata modificata dal Consiglio nazionale forense dopo i dubbi espressi dall’Antitrust, che aveva rilevato potenziali restrizioni della concorrenza. Il nuovo testo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026. Per gli avvocati l’equo compenso vale per le attività professionali svolte in favore di banche e assicurazioni e società controllate e mandatarie; imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico risultano avere più di 50 dipendenti e ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; pubbliche amministrazioni e partecipate, tranne società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.