Nel concordato in continuità solo modifiche utili all’adempimento
Dopo l’omologazione di un concordato in continuità sono ammesse modifiche del piano solo se necessarie ad attuare la proposta originaria. L’art. 118-bis consente un restyling in fase esecutiva, ma vieta una riscrittura unilaterale dell’accordo con i creditori. Il Tribunale verifica che le modalità siano sostanziali ma strumentali all’adempimento, consentendo ai creditori solo l’opposizione. Il Tribunale di Larino, lo scorso 24 gennaio, ha dato un’interpretazione restrittiva della norma. Sono ammesse variazioni del percorso ma non la dilatazione dei tempi o l’alterazione dei contenuti della proposta. Nel caso concreto la modifica è stata ritenuta radicale, portando alla risoluzione del concordato ex art. 119.