L’avvocato non può accampare la mancata preparazione fiscale
Con l’ordinanza n. 2664 depositata ieri la Corte di cassazione, sezione civile, ha chiarito che l’avvocato, chiamato come advisor in una procedura di concordato preventivo, non può trincerarsi dietro l’assenza di una competenza di natura fiscale, e chiedere comunque di riscuotere il compenso asseritamente dovuto. Viene cancellato, di conseguenza, il decreto del Tribunale che aveva comunque riconosciuto il diritto del professionista alla remunerazione della prestazione svolta. Per i giudici di legittimità, la presentazione della domanda di concordato prevede il coinvolgimento di una pluralità di professionisti con ruoli essenziali e complementari tra loro, che devono agire in compartecipazione attraverso lo scambio di informazioni reciproche. Per lo svolgimento dell’incarico, allora, non basta la semplice competenza legale genetica, essendo richiesta una professionalità specifica.