L’alloggio del portiere non è sempre comune
Con la pronuncia n. 1829/2026 del 3 febbraio il Tribunale di Napoli chiarisce la proprietà dei beni condominiali riguardo all’alloggio del portiere. Nonostante l’art. 1117 c.c. includa in via presuntiva l’alloggio tra i beni comuni, la presunzione può essere superata da un titolo contrario. Nel caso, un regolamento di condominio del 2004 attribuiva la proprietà delle abitazioni dei portieri ai singoli condòmini, escludendole dai beni comuni. L’ex portiere aveva continuato a occupare l’immobile dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice dispone che l’occupazione era illegittima e senza vincolo reale sull’immobile. La responsabilità del pagamento dell’indennità di occupazione ricade esclusivamente sul portiere.