Sempre impugnabile il no alla giustizia riparativa
Ha natura giurisdizionale il provvedimento del giudice di merito che rigetta la richiesta di accesso dell’imputato a un programma di giustizia riparativa: è dunque impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado. E ciò indipendentemente dal regime di procedibilità del reato interessato. Lo stabiliscono le Sezioni unite penali della Cassazione nella sentenza n. 5166 del 9 gennaio 2026 che chiude un contrasto giurisprudenziale di legittimità.
questo articolo si trova a pagina 20