Tasse soggiorno, paga il gestore
Con l’ordinanza n. 1527 dello scorso 23 gennaio la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che i gestori delle strutture ricettive sono responsabili per il pagamento dell’imposta di soggiorno. Essendo responsabili d’imposta e non più agenti contabili, sono tenuti al versamento del tributo qualora il cliente non abbia pagato le somme dovute. Se l’imposta non viene versata, il Comune può pretendere il pagamento e irrogare la sanzione. Si tratta di un rapporto trilaterale, gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria. Pertanto, per le relative controversie è competente a giudicare il giudice tributario, non avendo alcuna giurisdizione sulla materia la Corte dei conti.