Sì al rimborso Iva alla società spagnola che non ha eseguito operazioni attive
Con la sentenza 701/6/2025 la Cgt di secondo grado dell’Abruzzo ha stabilito che in tema di rimborsi Iva transfrontalieri, l’assenza di operazioni attive imponibili è decisiva ai fini del recupero dell’imposta. I giudici tributari hanno accolto l’appello presentato da una società spagnola che aveva acquistato dei servizi da un fornitore italiano per poi rivenderli al proprio cliente, ugualmente spagnolo. La vicenda riguarda il settore energetico: la società richiedente il rimborso aveva acquistato da un fornitore italiano, nel 2021, prestazioni riferite a lavori di revamping e ammodernamento tecnologico di un impianto fotovoltaico, territorialmente rilevanti in italia. Sempre nel 2021 i lavori erano stati rifatturati al proprio cliente residente in Spagna, con Iva spagnola al 21%. I giudici d’appello hanno accolto il ricorso alla luce del fatto che l’istanza di rimborso era del 2022 mentre le fatture erano state emesse nel 2021.