La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena, con la sentenza n. 582 depositata il 17 dicembre 2025, ha evidenziato che la detenzione di criptovalute tramite un soggetto estero presso il quale sono anche conservate le chiavi private configura un’attività finanziaria estera soggetta al monitoraggio fiscale, con obbligo di indicazione nel quadro RW, indipendentemente dal fatto che, fino al 31 dicembre 2022, la normativa non prevedesse in modo espresso le cripto-attività tra i beni oggetto di dichiarazione. Con questa sentenza i giudici tributari di primo grado hanno affermato la sussistenza dell’obbligo dichiarativo anche per gli anni antecedenti al 2023.
Assonime, con la circolare 2/2026, ha evidenziato un quadro di profonda incertezza sul valore base del contributo di 2 euro sulle spedizioni di valore non superiore a 150 euro, operativo in Italia dallo scorso 1°gennaio. La criticità più paradossale emerge sul piano tecnico della determinazione del valore della merce, dove si registra un corto circuito tra le diverse tipologie di dichiarazione doganale: nelle dichiarazioni ordinarie il superamento della soglia di 150 euro viene verificato sulla base del ‘valore in dogana’; al contrario, per le dichiarazioni semplificate, il parametro di riferimento è il ‘valore intrinseco’, che esclude tali costi se indicati separatamente in fattura. Questa asimmetria determina una conseguenza distorsiva: l’applicabilità del contributo non dipende dalle caratteristiche oggettive del bene, ma dallo strumento dichiarativo prescelto. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Tassa sui pacchi sotto accusa’ – pag. 25)