Bancarotta, si risponde in due
Per la cassazione, (sentenza n. 6314 di ieri), il professionista paga in concorso con l’amministratore in caso di bancarotta. Il commercialista, infatti, non risponde di bancarotta fraudolenta documentale senza il concorso degli amministratori della società poi fallita, i quali risultano invece condannati per l’ipotesi meno grave di bancarotta semplice. Ciò benché il professionista sia accusato di aver distratto le somme ricevute per pagare i tributi, facilitando poi le scritture per ingannare gli amministratori. Il punto è che quelli fallimentari sono reati ‘propri’: possono essere commessi solo da chi riveste una qualifica interna alla società, mentre l’esterno può rispondere per il contributo materiale o morale fornito. Né il professionista può essere considerato ‘autore mediato’ del delitto: il suo obiettivo, infatti, è impedire agli amministratori di accorgersi che ha rubato il denaro, ciò per cui rischia la condanna per truffa o appropriazione indebita aggravata.