L’atto annullato nel processo non compensa le spese
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3588/2026, afferma che se l’Amministrazione annulla l’atto impugnato in corso di giudizio deve pagare le spese al contribuente costretto a difendersi. L’annullamento in autotutela non giustifica la compensazione delle spese, perché il ricorso era necessario per ottenere la tutela. La compensazione è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da motivare in modo specifico. Non vi è soccombenza reciproca quando l’esito è favorevole al contribuente. Il principio tutela chi è costretto ad agire contro atti illegittimi annullati tardivamente.