No al tracciamento senza le garanzie privacy
Con l’ordinanza n. 3462/2026 la Corte di cassazione stabilisce che tracciare un dipendente con GPS senza garanzie configura trattamento di dati personali. Il datore di lavoro è titolare del trattamento anche se il sistema è fornito da terzi e deve rispettare obblighi informativi e base giuridica. Non serve un’associazione automatica tra veicolo e lavoratore: basta la possibilità di identificazione ‘per vie traverse’, ad esempio tramite cronotachigrafo o registri interni. La ditta dei trasporti non poteva opporsi alla sanzione per mancata notifica al Garante privacy.
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