Superbonus, manleva accorta
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1118 dello scorso 3 febbraio, si è pronunciato su una questione spinosa che investe tutti i bonus edilizi ovvero l’allocazione del rischio fiscale nei rapporti interni tra condominio e general contractor. In tema di superbonus e sconto in fattura (art. 121 decreto Rilancio) è inammissibile la domanda di manleva proposta dal committente per eventuali pretese fiscali, ove non sia allegato e dimostrato un attuale recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, difettando una concreta e attuale lesione della sfera patrimoniale. Il caso trae origine dall’interruzione dei lavori di manutenzione straordinaria affidati con il meccanismo dello sconto in fattura. Il condominio, temendo contestazioni delle Entrate, aveva chiesto di essere manlevato ‘da qualsivoglia responsabilità di natura tributaria e fiscale in relazione a pretese da parte del Fisco’. Per i giudici la domanda è inammissibile.