Pex, per le vendite frazionate serve un correttivo temporale
La manovra 2026 ha introdotto due requisiti speculari per usufruire della detassazione parziale di dividendi e plusvalenze Pex: percentuale minima del 5% o valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. La norma sulle plusvalenze ha duplicato quando già previsto per i dividendi ma mentre per questi ultimi il reddito conseguito è sempre riferito all’intera partecipazione posseduta al momento dell’incasso, per le plusvalenze ciò non è sempre vero, potendosi avere plusvalenze che derivano da cessioni frazionate di quote prelevate da un pacchetto più ampio. Una situazione simile si pone per i capital gain delle persone fisiche che fino al 2018 scontavano l’imposta sostitutiva con percentuali fino al 20%, mentre concorrevano a formare il reddito se si supera tale soglia. Assoholding, con la circolare 1/2026, sostiene che per le vendite frazionate serve un correttivo alla norma che introduca un arco temporale di misurazione cumulativa delle cessioni come previsto per i capital gain. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Tavolo di lavoro Mef sulla Pex’ – pag. 33)