Non è risarcito il debitore per il mancato pagamento tempestivo
In base all’articolo 587 del Codice di procedura civile, l’aggiudicatario d’asta che non paga il prezzo decade e perde la cauzione. Risponde anche della differenza se la nuova vendita rende meno. Nel caso deciso dal Tribunale di Patti, la prima aggiudicataria per 750 mila euro non versava l’importo dovuto; il bene veniva poi rivenduto a 506 mila euro. Il giudice disponeva la distribuzione integrale ai creditori e la restituzione del debito residuo ai debitori, includendo la cauzione incamerata. Un debitore chiedeva anche la differenza di 193.300 euro, ritenendo di aver diritto al risarcimento. Con la sentenza n. 2309/2026 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il danno da inadempimento dell’aggiudicatario tutela solo i creditori, non il debitore esecutato, specie se già integralmente soddisfatti.