Detrazione Iva retro-imputabile
Il Tribunale Ue, nella sentenza dell’11 febbraio 2026, causa T-689/24, evidenzia un nuovo indirizzo al quale l’Italia dovrà conformarsi. L’imposta sugli acquisti può essere detratta con riferimento al periodo d’imposta nel quale è divenuta esigibile, qualora all’atto della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale relativa a tale periodo il contribuente sia in possesso della fattura, anche se ricevuta nel periodo d’imposta successivo. Esemplificando, se l’operazione d’acquisto è stata effettuata a dicembre e la fattura è stata ricevuta nel successivo mese di gennaio, la detrazione potrà essere operata nella liquidazione periodica relativa al mese di dicembre, da eseguire entro il 16 gennaio, purché in tale momento il contribuente disponga e abbia registrato la fattura. Se la fattura dell’acquisto di dicembre dell’anno ‘n’ arriva dopo il termine per la Lipe di tale mese, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno ‘n’, la detrazione potrà essere esercitata nella predetta dichiarazione annuale.