La consulenza tecnica sospende il procedimento
L’articolo 17 del decreto legge Pnrr ha introdotto la sospensione del procedimento civile nel caso in cui il giudice nomina il consulente tecnico. La misura già prevista per l’accertamento tecnico preventivo nelle controversie in materia di invalidità civile, viene ora estesa a tutte le ipotesi di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Il procedimento si considera poi definito o con il decreto del giudice che conferisce efficacia di titolo esecutivo al processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti nel corso delle operazioni o, in mancanza, con il deposito della consulenza tecnica. Successivamente il giudice dovrà provvedere alla liquidazione dell’onorario e delle spese dell’ausiliario.