110%, fondo speciale optional


La sentenza n. 942 pronunciata dal Tribunale di Firenze lo scorso 21 febbraio è destinata ad incidere in modo significativo sul contenzioso da Superbonus. Dalla pronuncia emerge che se il contratto di appalto prevedeva il pagamento solo mediante sconto in fattura al 110% e non comportava alcun esborso monetario da parte dei condomini, non era obbligatorio la costituzione del fondo speciale ex art. 1135, comma 1, n. 4 del Codice civile poiché tale accantonamento è collegato ai soli pagamenti in denaro effettivamente dovuti. La controversia nasce dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un condominio nei confronti del general contractor incaricato di realizzare interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico con accesso al Superbonus 110%. 


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