Cessione del ramo d’azienda annullata, risarcimento al dipendente salvo
La Corte di cassazione, con la sentenza n.4665 dello scorso 2 marzo, ha stabilito che dopo che la cessione del ramo d’azienda viene annullata, dal risarcimento dovuto al lavoratore non si detrae l’incentivo all’esodo che il dipendente ha percepito dalla cessionaria, nell’ambito della conciliazione avvenuta nel licenziamento collettivo: non si applica il principio della “compensatio lucri cum damno”, secondo cui il danneggiato non può ricevere più di quanto ha effettivamente perso, che opera soltanto quando il vantaggio patrimoniale ottenuto deriva dallo stesso fatto che ha causato il danno: risultano invece due fatti causalmente distinti la cessione illegittima e il licenziamento collettivo della cessionaria.