Composizione negoziata, revoca amministratori con le regole ordinarie
Con l’ordinanza del 2 dicembre 2025 il Tribunale di Genova ha stabilito che, nella composizione negoziata della crisi il giudice non può impedire ai soci di revocare gli amministratori né limitare i loro poteri assembleari. Le misure cautelari previste dall’art. 19 del Codice della crisi hanno funzione temporanea e conservativa e non possono modificare la governance societaria. La tutela rafforzata degli amministratori si applica solo alle procedure concorsuali con omologazione, non alla composizione negoziata. In questa fase l’impresa mantiene piena autonomia gestionale e valgono le regole ordinarie del diritto societario, inclusa la revoca ad nutum degli amministratori. Il giudice non può quindi ‘blindare’ il management né introdurre tutele non previste dalla legge. Eventuali conflitti tra soci possono incidere sul risanamento, ma le tutele sono soprattutto preventive o risarcitorie ex post.