Atti esecutivi con notifica diretta
Con l’ordinanza n. 3567 dello scorso 17 febbraio la Corte di cassazione ha ribadito che la comunicazione d’iscrizione ipotecaria, in caso di mancato pagamento del debitore delle somme richieste dall’agente della riscossione, può essere notificata a mezzo del servizio postale ordinario. Non è imposta la notifica in base alle regole previste per gli atti giudiziari. Il provvedimento esecutivo può essere consegnato al domicilio del debitore. E in caso di mancata consegna al destinatario, non va inviata la raccomandata informativa.
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