Soggetti ad amministrazione di sostegno, inefficace la procura alle liti senza giudice
Non è inesistente ma invalida la procura che una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno fornisce ad un avvocato, senza il via libera del giudice tutelare. Ma il legale che agisce in giudizio in virtù di un titolo non efficace non è tenuto a pagare le spese. Con la sentenza n. 5177 del 2026 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un avvocato contro la condanna a pagare le spese di giudizio. Il difensore era stato ingaggiato da una donna, per contrastare davanti al giudice, proprio la tesi sostenuta dal suo amministratore di sostegno, tesa a dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere nei giorni in cui aveva prelevato dalla banca una ingente somma per darla ad un terzo che, successivamente, a seguito di accordo transattivo, aveva restituito l’importo.