Incompatibile il giudice intervenuto sul bis in idem
Con la sentenza n. 27 depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 34, comma 1, e 623 comma 1, lettera a), del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, ordinanza di accoglimento, o di rigetto, della richiesta di revoca in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto. Secondo la Consulta, il giudice chiamato a verificare l’esistenza del bis in idem compie una valutazione che non si limita alla stretta esecuzione del giudicato, ma implica valutazioni tecnico-giuridiche che non possono prescindere dall’esame del materiale probatorio. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Si esprime sul bis in idem? Magistrato fuori dal rinvio’ – pag. 25)