Iva solo con il debitore
Con la risposta a interpello n. 75/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’Iva, l’incasso del prezzo della cessione del credito relativo alla prestazione professionale non equivale al pagamento della prestazione stessa e non concretizza, pertanto, l’effettuazione dell’operazione, che resta ancorata al momento in cui il debitore ceduto pagherà il corrispettivo al cessionario del credito. È in questo momento, quindi, che il professionista dovrà emettere la fattura elettronica nei confronti della società committente della prestazione, a nulla rilevando il fatto che essa sia stata cancellata dal registro delle imprese e abbia chiuso la posizione Iva. A tale scopo, tuttavia, il prestatore, che si era trasferito all’estero e aveva dichiarato la cessazione dell’attività in Italia in seguito all’assunzione come dipendente presso uno studio legale nel nuovo Paese di residenza, dovrà aprire una nuova partita Iva per assolvere tutti gli adempimenti di legge.