12 Marzo 2026 Rassegna Stampa Legale

Perseguitato (e risarcito)


Spetta all’azienda risarcire il danno biologico e quello morale patito dal dipendente a causa dei colleghi. Lo ha stabilito la Cassazione lavoro nell’ordinanza n. 5436 di ieri. Il pagamento concerne sia il danno biologico che quello morale, liquidati in base alle tabelle del Tribunale di Milano, perché un conto è la lesione alla salute e un altro la sofferenza morale, mentre la personalizzazione massima scatta per la lunga durata delle condotte vessatorie: se è escluso il mobbing, in quanto manca il disegno persecutorio, si configura tuttavia lo straining, laddove il lavoratore è costretto a operare in un contesto obiettivamente stressante. Come anticipato a rispondere è il datore perché non interviene a tutelare il dipendente, il quale è reintegrato e risarcito dopo il licenziamento per superamento del periodo di comporto: molte assenze sono dovute alla sindrome ansiosa, ascrivibile all’azienda che non assicura idonee condizioni di lavoro. 


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